Lo Stato: apparato di potere, territorio e popolo

Stato cover

In questa lezione trattiamo le componenti costitutive dello stato moderno: la sovranità, il territorio e il popolo.

Una definizione di Stato

L’apparato di potere

Il territorio

La seconda delle componenti dello Stato è il territorio. La definizione del territorio è fondamentale. Grazie ad essa infatti è possibile comprendere dove terminano i poteri di uno Stato e inizino quelli di un altro.

La parte che più evidentemente appartiene al territorio di uno Stato è la terraferma, delimitata da confini. In genere i confini sono definiti dalla storia, e dunque da conflitti e da paci, ma, in genere, da accordi bilaterali. Spesso possono sorgere dei conflitti territoriale quando due o più Stati rivendicano come propria una certa regione. Per risolvere la questione si può ricorrere alla guerra o al ricorso ad un’autorità super partes, come la Corte di giustizia internazionale dell’Aia.

Tuttavia, la terraferma non è l’unica parte che concorre a definire il territorio di uno Stato. Ad essa vanno infatti aggiunti:

  • Il sottosuolo, sin dove raggiungibile e sfruttabile economicamente. Pensiamo, ad esempio, ad una miniera o un giacimento petrolifero, che pur trovandosi sottoterra, appartengono comunque al territorio di uno Stato;
  • Le acque territoriali, che includono un tratto di mare che bagna le coste sino a 12 miglia marine (un miglio marino equivale a circa 1852 m). Il mare aperto, ovvero il mare oltre le acque territoriali, non appartiene a nessuno Stato, per cui in esso vale il diritto internazionale.
  • Lo spazio atmosferico, in quanto nessun velivolo straniero può attraversarlo senza il permesso dello Stato. Lo spazio cosmico, oltre lo spazio atmosferico, non appartiene a nessuno Stato. Qualunque Paese può compiere missioni spaziali o lanciare un satellite.
  • Navi e velivoli battenti bandiera di uno Stato, pur trovandosi fuori delle sue acque territoriali e del suo spazio atmosferico.
  • Le sedi diplomatiche, come ambasciate e consolati, che si trovano in territorio straniero.

Il popolo e la cittadinanza

Il popolo è costituito da tutti gli individui che sono riconosciuti come cittadini di uno Stato. Il termine cittadino, nella contemporaneità, ha sostituito quello di suddito a partire dalla Rivoluzione Francese. Cittadino – e membro del popolo – è quindi colui che gode della cittadinanza di un certo Stato. Può comunque accadere che un individuo abbia più di una cittadinanza o che non ne abbia nessuna. In questo caso l’individuo è detto apolide.

Risulta certamente chiaro che gli individui non sono vincolati al loro luogo d’origine. Da sempre nella storia le persone si sono spostate, hanno migrato. Dunque si pone la questione del rapporto tra cittadinanza e gli individui che sono immigrati in uno Stato. Vi sono diversi criteri nell’attribuzione della cittadinanza:

  • lo ius sanguinis (il diritto di sangue), per il quale ad un individuo viene riconosciuta la cittadinanza di uno Stato in quanto figlio di cittadini di quello Stato;
  • lo ius soli (il diritto del suolo), per il quale ad un individuo viene riconosciuta la cittadinanza di uno Stato per il semplice fatto di essere nato nel territorio di quello Stato.

 

In genere gli Stati adottano, nelle loro politiche sulla cittadinanza, una commistione dei due criteri, commistione nelle quali a può pesare più lo ius sanguinis, altre lo ius soli. Non dobbiamo tuttavia dimenticare anche lo ius culturae. Si fa sempre più spazio nel dibattito politico sulla questione di cittadinanza anche l’idea che un individuo, che abbia completato almeno un ciclo di istruzione in Italia.

La cittadinanza in Italia

Rivolgiamoci ad esso a trattare il tema della cittadinanza nello Stato italiano. Nello Stato italiano il criterio che ha maggior peso è lo ius sanguinis. Infatti, in Italia è cittadino colui il quale abbia almeno un genitore italiano (anche adottivo). Non conta il luogo di nascita: è sufficiente avere uno o entrambi i genitori con cittadinanza italiana che essa viene ereditata automaticamente.

Come può, un individuo i cui genitori non sono cittadini italiani, ottenere la cittadinanza italiana? Esistono vari modi:

  • attraverso il matrimonio, ma a condizione che: lo straniero che abbia sposato un cittadino italiano risieda sul territorio italiano per almeno sei mesi dal giorno del matrimonio, oppure dopo tre anni.
  • La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.1;

  • Se l’individuo è nato sul territorio italiano da genitori apolidi;
  • Se l’individuo non ha genitori noti (ad esempio, se è stato abbandonato).

 

Stranieri, comunitari ed extracomunitari

Coloro i quali non sono (o non sono ancora) cittadini italiani sono definiti stranieri. Il tema, visto l’alto tasso di immigrazione che ogni Stato Europeo manifesta, ha un certo peso politico. Il dibattito politico si articola sulle limitazioni dell’ingresso di stranieri sul territorio nazionale, alla maggiore integrazione di quegli individui che, pur essendo stranieri, vivono e lavorano in Italia. Ad ogni modo, esistono due macrotipologie di straniero:

  • straniero comunitario: quell’individuo che non ha la cittadinanza italiana, ma ha la cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea. Un cittadino tedesco, ad esempio, è  uno straniero comunitario rispetto all’Italia, come un cittadino italiano è uni straniero comunitario rispetto alla Germania.
  • straniero extracomunitario: quell’individuo che non ha né la cittadinanza italiana né la cittadinanza di alcuno altro Stato membro dell’Unione Europea.

 

I diritti degli stranieri

Ci si può chiedere se nella Costituzione Italiana vi sia una distinzione tra la sfera dei diritti dei cittadini e quella degli stranieri. In effetti è così. I Padri Costituenti si riferiscono esplicitamente alla cittadinanza italiana quando si tratta di alcuni diritti specifici, riservati ai cittadini italiani. Ad esempio, solo un cittadino italiano può votare (art.48), solo un cittadino italiano gode del diritto di circolazione e soggiorno (art. 16). ecc.

Quando non vi è un riferimento esplicito ai cittadini italiani, nella Costituzione si utilizza l’espressione “tutti”, per non compiere distinzioni. Gli stranieri, rientrando in nell’espressione “tutti” godono, senza distinzione, dei diritti umani fondamentali.

L’Italia inoltre, come stabilisce l’articolo 10 comma 3, riconosce il diritto d’asilo allo straniero:

al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Slide – Parte 2

Video-lezione – Parte 2

 

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